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D.M. 21/11/20036. La Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione di cui all'art. 5, procede a stipulare i conseguenti protocolli d'intesa, previa verifica della conformità del progetto definitivo rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 4. 7. A decorrere dalla stipula del protocollo d'intesa il comune prescelto dispone di centottanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento. 8. I comuni per la redazione dei progetti esecutivi possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità di cui all'art. 8 della Legge 23 maggio 1978, n. 135. Art. 3. Caratteristiche e finalità dei programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II» 1. I programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II» sono finalizzati alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale nonchè al recupero o ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamità. 2. I programmi stessi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) ovvero, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale. 3. Per quanto riguarda la componente urbanistico-edilizia i «Contratti di quartiere II», sono finalizzati a: rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento delle risorse energetiche; accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti al fine di migliorare l'integrazione all'interno del quartiere e con la città; migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale. 4. Gli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale sono anche finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale di cui all'art. 42 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e prevedono il recupero del patrimonio edilizio secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge n. 457/1978, la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dello stesso art. 31 ivi compresa la demolizione e ricostruzione e, qualora occorra per ridurre la densità abitativa o per riconnettere le aree edificate, interventi di nuova costruzione. 5. Per quanto attiene agli obiettivi ed ai temi di sperimentazione, nonchè alle relative metodologie di controllo di qualità del progetto, gli stessi sono individuati nella citata «Guida ai programmi di sperimentazione». 6. In ogni caso ciascun «Contratto di quartiere II» potrà essere finanziato, con le risorse del precedente art. 1, per un ammontare compreso tra 1 e 10 milioni di euro. 7. Nell'ambito dei programmi denominati «Contratti di quartiere II», purchè finanziati con risorse ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 1, comma 2, possono essere previsti anche interventi compresi in una o più categorie tra quelle di seguito elencate a) interventi di edilizia residenziale agevolata, sovvenzionata nonchè ope re di cui all'art. 12 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 b) opere ed interventi di cui al comma 2 dell'art. 11 del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493 c) opere e progetti infrastrutturali ed interventi residenziali e non residenziali d) opere e progetti infrastrutturali, strutture per servizi ed interventi residenziali e non residenziali finanziabili con risorse private per le quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne la completa realizzazione e) interventi per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, finanziabili con risorse del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 29 maggio 2001. Art. 4. Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico-privato 1. Al fine di dare completa attuazione ai «Contratti di quartiere II», in relazione alle diverse componenti che ne caratterizzano i contenuti, possono essere formalizzati accordi tra amministrazioni pubbliche, Ministeri, regioni ed enti locali, sia di livello centrale che locale, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l'accoglienza. 2. Con analoghe finalità possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi. 3. Nell'ambito degli accordi di specie è compreso quello sottoscritto con il Ministero dell'ambiente in data 29 maggio 2001 relativo al finanziamento complessivo di Euro 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati. Art. 5. Commissione selezionatrice delle domande criteri di selezione ed utilizzo delle residue risorse 1. Con Decreto del Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative è nominata la commissione per la selezione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento. Detta commissione ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La commissione formula la graduatoria delle proposte di intervento finanziabili con le risorse attribuite a ciascuna regione. La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente, a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, fino ad un massimo di 15 punti a) caratteri del comune con riferimento a: dimensione demografica; tasso disoccupazione; rischio e/o miglioramento sismico; dichiarazione di pubblica calamità b) caratteri dell'ambito di intervento con riferimento a: numero occupanti per stanza; percentuale di alloggi pubblici; tasso di scolarità (tra 11 e 14 anni); percentuale di popolazione con meno di 15 anni; percentuale di dirigenti, direttivi, quadri e impiegati c) caratteri del «Contratto di quartiere II» con riferimento a: risultati attesi per gli aspetti urbanistico-edilizi; risulti attesi per gli aspetti sociali; risultati attesi per gli aspetti occupazionali; risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico; risultati attesi per il recupero delle zone colpite da pubblica calamità d) presenza ed entità di finanziamenti apportati dallo stesso comune o da altri soggetti istituzionali e/o privati con riferimento a: interventi ediliziourbanistici; interventi per servizi sociali tesi all'integrazione; interventi per favorire l'occupazione e) caratteri del progetto preliminare con riferimento a: qualità architettonica, sostenibilità ambientale e rapporti con il contesto urbano; qualità delle forme di partecipazione degli abitanti attivate per la definizione e costruzione della proposta di contratto f) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a: interesse e significatività dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale. g) presenza di ulteriori finanziamenti regionali, comunali, di enti pubblici o privati con riferimento a: entità. 2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementino la dotazione finanziaria e la previsione di interventi residenziali anche di natura infrastrutturali che favoriscono l'inserimento, all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali, nonchè l'occupazione e l'integrazione sociale ovvero il recupero o la ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità. 3. Qualora le risorse attribuite a ciascuna delle regioni Toscana, Campania e Calabria, non vengono interamente utilizzate sia per mancanza di proposte di interventi, sia perchè le proposte presentate non sono considerate finanziabili dalla commissione, sia per qualunque altra causa, le conseguenti disponibilità residue sono coacervate e destinate ad altri comuni positivamente valutati, secondo modalità da stabilirsi con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 6. Procedure 1. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa, degli accordi di programma e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse ai comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data di registrazione del citato provvedimento da parte degli organi di controllo. 2. Il capo del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia stipula i protocolli d'intesa con i comuni selezionati e qualora interessate, con le rispettive regioni. A seguito dei protocolli d'intesa le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti, il Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'accordo di programma, stipula con i comuni selezionati le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 destinati alla sperimentazione statale, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo Decreto di approvazione da parte degli organi di controllo. Art. 7. Monitoraggio e vigilanza 1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dal comune proponente che nomina il responsabile del «Contratto di quartiere II», come previsto al precedente art. 2, comma 4, lettera g). Quest'ultimo è tenuto, ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi al primo intervento attuato nel programma, ad inviare al sindaco ed alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative una relazione sullo stato di avanzamento del programma. |
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